Glossario assicurativo

Attestazione (o attestato) di rischio:

È il documento che, alla scadenza di un contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto e natanti, deve essere consegnato al contraente. Contiene l’indicazione dei dati prescritti, tra cui la classe di merito (assicurazione con formula “bonus-malus”) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva.

Bonus – Malus:

È il termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa R.C. auto attuata assegnando le assicurazioni delle autovetture ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel periodo di osservazione. In assenza di sinistri, si migliora di una classe, fino al raggiungimento della classe minima; In presenza di uno o più sinistri si peggiora di più classi, fino eventualmente al raggiungimento della classe massima.

C.I.D.:

Vedi Consorzio per la convenzione indennizzo diretto.

Contraente:

È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore. Suo obbligo principale è quello di pagare i premi. Suo fondamentale diritto, tipico nelle assicurazioni Vita e Infortuni, quello di designare il beneficiario. Il Contraente coincide con l’Assicurato quando tale persona sia anche portatrice dell’interesse dedotto nel contratto o nel rischio assicurato.

Contrassegno:

Documento che evidenzia l’esistenza dell’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La legge impone che debba essere collocato in modo ben visibile sul veicolo, di norma sul parabrezza, e ciò per permettere ai terzi di accertare l’impresa che presta l’assicurazione, i termini di scadenza della garanzia e la coincidenza con la targa del veicolo.

Furto:

Il furto è il reato contro il patrimonio che si compie quando si sottrae la cosa altrui per trarne un ingiusto profitto. È colpevole di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri (art. 624 C.P.)

Furto (assicurazione):

Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive e/o speciali, specificatamente convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o di soggetti (ad es. portavalori).

Furto (con chiave falsa):

È il furto che viene commesso utilizzando, per l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, grimaldelli, chiavi false ed altri arnesi che rappresentano i tipici mezzi fraudolenti.

Furto (con chiave vera):

È il furto commesso utilizzando per l’apertura degli accessi la chiave vera (non appare quindi obiettivamente visibile alcun segno di effrazione). In queste condizioni la garanzia Furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave da parte del legittimo proprietario o dal fatto che essa gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia Furto, anche se gli assicuratori non sono del tutto allineati a tale interpretazione.

Furto (con destrezza):

È il furto commesso con abilità tale da eludere l’attenzione del derubato o delle persone vicine.

Furto (con introduzione clandestina):

È il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi.

Furto (con rottura o scasso):

È il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi.

Furto (con scalata):

È l’introduzione nei locali perpetrata per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

Incendio:

Fenomeno di combustione con fiamma che interessa beni materiali, assicurativamente considerato tale quando si manifesta al di fuori dello specifico focolare e che si può autoestendere e propagare.

Incendio (assicurazione):

Contratto di assicurazione con il quale vengono garantiti gli eventi dannosi determinati da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto veicoli stradali; nonché condizioni aggiuntive o speciali che vengono specificatamente convenute quali, ad esempio, eventi atmosferici, eventi socio-politici, danni indiretti, spese di ricostruzione, fenomeno elettrico, rischio locativo, ricorso di terzi, ecc.

Massimale:

Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale non è correlato al valore di esistenza e quindi non è soggetto a regola proporzionale . Classico della R.C., ma non limitato ad essa, il termine ricorre anche nel Ramo Malattia, nel ricorso terzi, ecc.

Inchiesta (R.C.O.):

A seguito di lesioni subite da lavoratori (per i quali sussista l’iscrizione obbligatoria all’I.N.A.I.L.) può venire aperto un procedimento che, se il fatto contiene gli estremi di un reato (perseguibile d’ufficio) del datore di lavoro o di un suo dipendente, porta ad affermare la responsabilità dello stesso datore di lavoro. La garanzia di R.C.O. consente: – all’infortunato di ottenere un risarcimento a complemento di quanto percepito dall’I.N.A.I.L. come rendita; – all’I.N.A.I.L. di agire in regresso per le somme liquidate all’infortunato od ai suoi superstiti.

R.C. Contrattuale:

È la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all’obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest’ultimo non è dipeso da sua colpa.

R.C.D.:

Vedi R.C. generale.

R.C. dei veicoli a motore e dei natanti:

Vedi Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti.

R.C. della famiglia:

Trattasi di quel complesso di responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell’ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C.c.), delle responsabilità per la conduzione dell’alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici (art. 2049 C.c.) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D.P.R. 1124/65) ecc.

R.C. diretta:

È la responsabilità extracontrattuale che incombe direttamente sull’autore del fatto illecito.

Furto (con rottura o scasso):

È il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi.

R.C. diversi:

Vedi R.C. generale.

R.C. extra-contrattuale:

È la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all’integrià fisica, alla proprietà, ecc.), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del “neminem iniuste l_re”, riproposto dall’art. 2043 C.C.

R.C. generale (assicurazione):

Locuzione ormai definitivamente affermatasi per sostituire quella coniata in precedenza – RC Diversi o RCD – per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC “diverse” da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l’assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d’opera (RCO) (vedi R.C. operai).

R.C. indiretta:

È la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall’autore materiale del fatto (illecito).

R.C. oggettiva:

In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall’elemento soggetivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtù del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell’ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione “no fault” (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.

R.C. operai:

Trattasi della “Responsabilità Civile Operai”, più correttamente definita R.C. prestatori d’opera, riguardante: – la rivalsa dell’I.N.A.I.L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65; – le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) rispetto alle prestazioni I.N.A.I.L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R.C. generale, attraverso l’apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R.C.O.

R.C. prodotti:

È la responsabilità presunta o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l’ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l’uso, ecc.).

R.C. professionale:

Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condominii, ecc.) per la cattiva esecuzione dei contratti d’opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell’espletamento della professione. L’assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell’assicurazione R.C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l’assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.

R.C. smercio:

Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.

Scoperto:

È l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall’indennizzo. Detto importo rimane a carico dell’assicurato, che non può, sotto pena di decadenza di ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri. Può coesistere con la franchigia.

Sinistro:

L’evento verificatosi nel tempo e nelle condizioni previste in polizza che concreta l’obbligo dell’assicuratore di indenizzare all’assicurato i conseguenti danni, secondo le pattuizioni contrattuali.

Transazione (assicurazione R.C.):

L’assicuratore R.C., quando definisce col terzo danneggiato una pratica di sinistro, conclude di fatto proprio un “contratto” (per conto del proprio assicurato) ed esegue il relativo pagamento, ottenendo dal terzo predetto la firma di un atto di transazione (che libera l’assicurato) e quietanza (che attesta l’eseguito pagamento).

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